La sentenza del Tar del Lazio conferma la multa Antitrust a Gls per greenwashing sul programma Climate Protect e richiama, tra gli altri punti, l’onere imposto ai clienti con minore forza contrattuale
Il Tar del Lazio ha confermato in maniera completa la sanzione da 8 milioni di euro inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato a Gls Italy, insieme a Gls Bv e Gls Enterprise, per pratiche di greenwashing connesse al programma Climate Protect. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società, e hanno ritenuto fondati i rilievi formulati dall’Antitrust nel gennaio 2025. Al centro della vicenda ci sono le modalità con cui il gruppo ha descritto le proprie iniziative ambientali, con messaggi ritenuti idonei a confondere clienti, consumatori e affiliati. Nella sentenza si legge che Gls ha utilizzato in modo promiscuo ed inesatto i termini legati alla compensazione e alla riduzione delle emissioni, fino a sovrapporre concetti distinti e a generare, secondo il Tar, un quadro non corretto. Il giudizio conferma quindi l’impianto dell’istruttoria, sia sul piano delle informazioni diffuse sia su quello delle modalità economiche con cui il programma è stato applicato.
Le contestazioni sul programma Climate Protect
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il contenuto dei messaggi pubblicati dal gruppo, in particolare sul sito internet, dove alcuni elementi venivano presentati come traguardi già conseguiti benché si trattasse, in realtà, di obiettivi futuri. La sentenza richiama anche la rappresentazione della flotta green di Gls, giudicata inesatta per vari aspetti: dalla presenza di mezzi a Gnl a una quota di edifici alimentati con energia pulita definita artificiosamente gonfiata. Sul piano economico, il Tar ha evidenziato che le somme incassate come contributo ambientale non siano state impiegate al fine di procedere alla compensazione delle emissioni e che l’azienda, contrariamente a quanto affermato, non ha contribuito con proprie risorse al programma. Secondo quanto emerso nell’istruttoria richiamata dai giudici, gli importi raccolti avrebbero inoltre superato le spese sostenute per le iniziative ambientali. Anche questo, nel quadro della pronuncia, rafforza la valutazione di greenwashing contestata a Gls.
Il nodo dei clienti più piccoli e della sanzione
Un altro punto decisivo riguarda il diverso trattamento riservato alla clientela. Il Tar, considerando unitariamente l’operato di Gls Italy e di Gls Enterprise, ha ricondotto la strategia del gruppo alla scelta di esonerare i top client dall’imposizione del contributo climatico di guisa da farlo gravare unicamente sui piú piccoli imprenditori, per i quali l’adesione risultava in sostanza obbligata. La sentenza esamina anche i certificati rilasciati ai clienti aderenti a Climate Protect: senza entrare nel merito tecnico della norma EN 16258:2012 adottata per il calcolo delle emissioni, i giudici hanno ritenuto potenzialmente fuorviante la presentazione delle certificazioni, poiché il metodo non misurava l’impatto effettivo del singolo cliente ma attribuiva una quota media delle emissioni dell’intero network in base ai pacchi movimentati. Infine, il Tar del Lazio ha ritenuto congruo anche l’importo della multa, osservando che la sanzione equivale a meno dell’1% del fatturato annuo dell’azienda e risulta quindi sostenibile per il soggetto sanzionato.



