Nuove regole sui risarcimenti per le attese: le novità per l’autotrasporto nel Decreto Infrastrutture 2025

22 Luglio 2025
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Novità per l’autotrasporto nel Decreto Infrastrutture 2025
Novità per l’autotrasporto nel Decreto Infrastrutture 2025

Il nuovo Decreto Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta il 19 luglio 2025, riforma i risarcimenti per le attese dei camion, introducendo regole più chiare e strumenti digitali per certificare i ritardi.

La Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025 ha sancito la conversione in legge del Decreto Infrastrutture (DL 73/2025), che modifica in modo sostanziale la normativa sui risarcimenti per le attese dei camion durante le operazioni di carico e scarico. Il nuovo articolo 4, che sostituisce il previgente art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, fissa una franchigia standard di 90 minuti per ogni operazione, a partire dall’arrivo del veicolo nel punto indicato. Questo tempo di tolleranza è valido anche in caso di ritardi imputabili al committente o al destinatario.

Un elemento innovativo della norma è il riconoscimento legale dei dati registrati dai sistemi di bordo – come cronotachigrafi smart o dispositivi GPS – che consentono al vettore di provare l’orario d’arrivo anche in assenza di comunicazioni formali da parte del committente. Una misura che valorizza gli strumenti digitali già presenti nella logistica quotidiana.

Indennizzi automatici e responsabilità condivise nella logistica

Qualora l’attesa superi i 90 minuti, committente e caricatore diventano obbligati in solido a versare un risarcimento di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo. L’importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT Foi. Il nuovo sistema punta a compensare i tempi morti non imputabili al trasportatore e a responsabilizzare maggiormente chi gestisce le operazioni logistiche.

Infine, viene esplicitamente riconosciuto il diritto del conducente ad assistere al carico, per controllare la corretta sistemazione della merce – un aspetto che lega l’organizzazione logistica alla sicurezza stradale, come previsto dagli articoli 164 e 167 del Codice della Strada.

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