Dal 12 agosto si applica il Regolamento imballaggi UE: il PPWR ridefinisce responsabilità di fabbricanti e produttori, introduce vincoli sui PFAS e nuovi adempimenti lungo la filiera.
Dal 12 agosto 2026 il Regolamento imballaggi UE 2025/40 è applicabile negli Stati membri e porta il PPWR dalla fase preparatoria a quella operativa. La disciplina interessa imballaggi e rifiuti di imballaggio lungo l’intero ciclo di vita, ma uno dei primi passaggi per le imprese consiste nell’individuare correttamente il proprio ruolo. La Commissione europea, negli orientamenti pubblicati il 10 giugno, distingue in particolare la figura del fabbricante da quella del produttore: il primo risponde della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura, mentre il secondo è il soggetto sul quale ricadono gli obblighi di responsabilità estesa del produttore nello Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto. Per gli imballaggi per la vendita e multipli, il fabbricante è normalmente chi completa le ultime lavorazioni, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e lo immette sul mercato; quando invece un’impresa fa progettare o produrre packaging con il proprio nome o marchio, può essere essa stessa qualificata come fabbricante. Il PPWR prevede un’eccezione specifica per le microimprese, a determinate condizioni. La distinzione non è solo terminologica: determina chi deve verificare i requisiti tecnici, chi assume la responsabilità giuridica della conformità e chi deve sostenere gli adempimenti EPR.
Conformità, PFAS e responsabilità lungo la filiera
Con il Regolamento imballaggi UE cambia anche l’organizzazione dei controlli documentali. Il fabbricante può affidare a terzi la procedura di valutazione prevista dall’articolo 38, ma resta il soggetto responsabile della conformità; la documentazione raccolta dai fornitori costituisce la base per gli adempimenti previsti dal PPWR. Si amplia inoltre il perimetro degli articoli qualificabili come imballaggio: la definizione comprende, fra gli altri, bustine permeabili per tè e altre bevande, cialde per caffè e unità monodose non permeabili destinate alle macchine per la preparazione delle bevande. Il criterio resta comunque funzionale: l’inclusione nell’allegato I, precisa la Commissione, non è sufficiente da sola e occorre verificare l’effettiva funzione svolta dall’articolo. Sul versante chimico, il PPWR introduce restrizioni per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, un requisito che impone alle aziende di conoscere composizione e caratteristiche dei materiali acquistati. Per importatori e distributori diventa quindi centrale la disponibilità di informazioni attendibili lungo la catena di fornitura, perché l’immissione sul mercato europeo presuppone la verifica degli obblighi applicabili. Anche la qualificazione dell’importatore è rigorosa: deve trattarsi di una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato packaging originario di un Paese terzo; una semplice succursale priva di autonoma personalità giuridica non soddisfa tale requisito.
EPR e logistica: il ruolo dipende dalle operazioni svolte
Gli effetti del Regolamento imballaggi UE raggiungono direttamente anche la logistica. Ai fini EPR, il PPWR identifica come produttore l’operatore che mette per la prima volta a disposizione l’imballaggio nello Stato membro nel quale questo presumibilmente diventerà rifiuto. Ne derivano l’iscrizione al registro previsto dall’articolo 44, gli obblighi informativi verso le autorità competenti e il finanziamento della gestione dei rifiuti secondo il sistema di responsabilità estesa del produttore. Il passaggio è particolarmente rilevante nei flussi transfrontalieri, dove fabbricante e produttore possono essere soggetti diversi. Per gli operatori logistici la posizione dipende inoltre dall’attività concretamente svolta: gli orientamenti chiariscono che un’impresa che riceve merci importate da Paesi terzi, le disimballa o le riconfeziona in quantità inferiori e poi le inoltra non è automaticamente un utilizzatore finale; con il reimballaggio può invece assumere il ruolo di produttore degli imballaggi per il trasporto, anche senza essere proprietaria della merce. È questo uno dei punti che rende necessaria una ricognizione dei processi logistici, dei contratti e dei flussi tra Stati membri. Altri requisiti del PPWR — riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo ed etichettatura armonizzata — seguiranno il calendario previsto dal regolamento e saranno precisati da ulteriori misure europee. Per la supply chain, la fase attuale richiede quindi soprattutto una corretta attribuzione dei ruoli, la tracciabilità delle informazioni tecniche e una verifica puntuale delle responsabilità connesse a ciascun flusso di imballaggio.


